Con il termine leasing si indica la locazione finanziaria. È un contratto atipico, in quanto non espressamente disciplinato dal codice civile. Esso infatti risulta dalla combinazione degli schemi della vendita con patto di riservato dominio (art. 1523) e del contratto di locazione di cui all'art. 1571 del Codice Civile.
Con il contratto di leasing, detto anche leasing finanziario o leasing operativo, un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto (comunemente chiamato riscatto) con il pagamento di un prezzo.
Il primo canone corrisposto dall'utilizzatore è sempre più frequentemente di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo viene chiamato maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita del concedente in caso di insolvenza dell'utilizzatore: infatti, nel caso in cui in un determinato momento l'utilizzatore dovesse smettere di pagare i canoni, il locatore si riapproprierebbe del bene il cui valore di mercato sommato al maxicanone e ai canoni già corrisposti si presume uguale ai costi sostenuti dal locatore.
Per l'utilizzatore il contratto di leasing rientra nell'amministrazione straordinaria ed è una forma di locazione che può manifestarsi in tre modalità: leasing finanziario, leasing operativo e lease-back.
La valutazione del rischio bene è un'operazione complessa e specializzata, in quanto si articola sulla base di moltissimi parametri, che fornisce indicazioni indispensabili per una valutazione realistica del rischio complessivo dell'operazione, anche a tutela dello stesso utilizzatore.
La valutazione di un azienda nella scelta del leasing deve tenere conto di due ulteriori aspetti:
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il costo del bene è soggetto ad iva (anche nel caso di immobili)
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il bene rimane di proprietà della società di leasing fino al riscatto quindi non compare in bilancio tra leimmobilizzazioni con eccezione delle società che compilano il bilancio IAS secondo i cui criteri il bene va inserito fra le immobilizzazioni e il debito residuo nel passivo.
Leasing finanziario
Il leasing finanziario, più frequente, è contraddistinto dall’esistenza di un rapporto trilaterale in quanto vi intervengono tre soggetti:
Il bene è scelto direttamente dall'utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al locatore; al termine del contratto, l'utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene esercitando l'opzione d'acquisto.
L'utilizzatore assume tutti i rischi e le responsabilità per l’uso del bene (ma ci sono delle limitazioni, specie in campo antinfortunistico in applicazione dell'articolo 6.2 del DLgs 626/94 come modificato dal DLgs 242/96).
Leasing operativo
Il leasing operativo (o renting) viene offerto generalmente dallo stesso costruttore del bene costituente il bene del contratto e consiste in un rapporto bilaterale, coincidendo in questo caso le figure del fornitore e del locatore. Per questa forma di leasing solitamente non si hanno né trasferimenti dei rischi a carico del conduttore né previsione dell’opzione di riscatto.
A seconda delle caratteristiche del bene oggetto del contratto si è soliti distinguere:
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