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Domenica, 05 Feb 2012

Factoring

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Con questo termine, si vuole indicare un particolare tipo di contratto con il quale un soggetto (che si chiama cedente) si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto (il factor) il quale, dietro un corrispettivo, si impegna a sua volta a fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riscossione dei crediti ceduti fino alla garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento dell'imprenditore cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti.

La cessione dei crediti non rappresenta il fine ultimo dell'accordo, ma lo strumento attraverso cui è possibile l'erogazione dei servizi da parte del factor.

La cessione può avvenire in due modi differenti:

  • pro solvendo: lasciando al cliente il rischio dell'eventuale insolvenza dei debiti ceduti;
  • pro soluto: il factor si assume il rischio di insolvenza dei debiti ceduti ed in caso di inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente.

 

La legge n. 52 del 1991 ha previsto l'istituzione di un albo delle imprese che praticano la cessione dei crediti d'impresa (albo tenuto a cura dalla Banca d'Italia).

Tale legge non ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina giuridica del factoring, che perciò continua ad essere considerato un contratto atipico, ma si è limitata a modificare la disciplina tradizionale della cessione dei crediti.

Le norme della legge n. 52 del 1991 si applicano alle cessioni verso corrispettivo di soli crediti pecuniari e quando sussistano le seguenti condizioni:

  • che il cedente sia un imprenditore;
  • che i crediti ceduti siano imputabili a contratti stipulati dal cedente nel corso della sua attività imprenditoriale;
  • che il cessionario sia una società o un ente avente personalità giuridica.

 

I contratti stipulati dalle società di factoring sono assoggettati alla disciplina sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie prevista dal decreto legislativo n. 385 del 1993, in quanto dette società sono comprese tra i soggetti che esercitano professionalmente attività di prestito e finanziamento.

Grazie ad importanti partnership sul mercato nazionale ed internazionale Maxima Group è in grado di offrire ai propri clienti aziendali una consulenza personalizzata ed altamente professionale per la concessione e la stipula di contratti di:

  • factoring pro solvendo
  • factoring pro soluto
  • reverse (factoring fornitori)
  • export
  • factoring pubblica amministrazione
  • maturity
  • gestione portafoglio

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